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LEGGE 27 febbraio 1960, n. 183

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-4-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, un decreto,
avente  valore  di legge ordinaria, in virtu' del quale venga attuata
una   organica   revisione  delle  norme  contenute  nella  parte  I,
Condizioni,  delle  "Condizioni  e tariffe per i trasporti delle cose
sulle  ferrovie  dello  Stato",  approvate con regio decreto-legge 25
gennaio   1940,   n.   9,  con  l'osservanza  dei  criteri  precisati
nell'articolo seguente.
  Le  norme di cui al precedente comma saranno da emanare con decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del Ministro per i
trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria
e commercio.