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REGIO DECRETO 17 giugno 1906, n. CCXL (240)

Che stabilisce le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Genova in riguardo ai capitani marittimi ed armatori. (0600240R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1906
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-8-1906

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 2, lettera m, e 14 della legge 6 luglio 1862, n. 630;
Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Genova, in data 23 ottobre 1905;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Gli elettori inscritti nelle liste della Camera di commercio ed arti di Genova ed appartenenti alla categoria dei capitani marittimi ed armatori, per le elezioni prevedute dall'art. 3, n. 4 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, sono divisi in sezioni, giusta l'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, il guardasigilli: GALLO.