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REGIO DECRETO 4 marzo 1906, n. LXXI (71)

Che istituisce in Bari un collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche. (0600071R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1906
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-5-1906

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295 sui collegi di probi-viri;
Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179;
Veduto il R. decreto 7 aprile 1904, n. CLXXVIII, col quale venne istituito in Bari un collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche;

Sulla

proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Le sezioni elettorali del collegio di probi-viri istituito in Bari per le industrie metallurgiche e meccaniche sono determinate come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

E. PANTANO.

Visto, il guardasigilli: E. SACCHI.