stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1959, n. 1318

Modificazioni all'art. 1 del decreto Presidenziale 30, agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-3-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sugli organici degli ufficiali dell'Esercito e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;
Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, concernente la proroga della facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativa al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, è sostituito dal seguente:
"Gli esami di concorso per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, consistono:
per gli aspiranti alla nomina a sottotenente delle armi, in due prove scritte, l'una di cultura generale, l'altra di cultura tecnico-professionale, e in due prove orali, l'una su argomenti tecnico-professionali comuni a tutte le armi, l'altra su argomenti propri dell'arma per cui il concorso è bandito;
per gli aspiranti alla nomina a tenente o a sottotenente dei servizi, in una prova scritta di cultura tecnico-professionale e in una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie del servizio per cui il concorso è bandito.
I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno dodici ventesimi in ciascuna prova scritta. Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi in ciascuna di esse. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto o della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto o della media dei punti conseguiti nelle prove orali".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1959

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960

Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 37. - VILLA