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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1959, n. 1230

Adeguamento delle piante organiche degli uffici giudiziari, del Ministero, nonchè del contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo e al Consiglio superiore della magistratura, alla nuova ripartizione per qualifiche dei cancellieri e segretari giudiziari, di cui alla tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 60.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-2-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, secondo comma, della legge 17 febbraio 1958, n. 60, e 1 della legge 30 luglio 1959, n. 680, con i quali, in relazione alla modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il Governo è stato delegato ad adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonché il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo e al Consiglio superiore della magistratura, alla nuova ripartizione per qualifiche risultante dalla tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 60;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le piante organiche per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto agli uffici giudiziari, al servizio ispettivo nelle cancellerie delle preture, al Ministero e al Consiglio superiore della magistratura, sono stabilite dalle tabelle A, B, C, D, E e F allegate al presente decreto, visitate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.