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LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1212

Modificazione degli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Gli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 112. - "Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti:
1) le operazioni di postagiro;
2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;
3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni localizzati a proprio favore;
5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.
L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalità stabilite dal regolamento".
Art. 122. - "I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:
a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 10 gennaio successivo all'anno in cui è stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo, quando siano inferiori a lire 5000;
b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.
La prescrizione non è interrotta dall'accreditamento degli interessi e dall'addebitamento del prezzo dello elenco dei correntisti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1959

GRONCHI SEGNI - SPATARO - - TAMBRONI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA