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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1959, n. 1203

Regolamento concernente i concorsi per merito distinto riservati al personale insegnante della scuola elementare e l'attribuzione anticipata, per merito, dell'aumento periodico di stipendio.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  7-2-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


I concorsi per merito distinto, previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per il passaggio anticipato degli insegnanti elementari alla terza e alla quarta classe di stipendio, sono indetti dai provveditori agli studi ogni anno, nel mese di settembre.
I bandi indicano, per ciascun concorso, il numero dei posti da conferire nonché il termine per la presentazione delle domande da parte dei concorrenti.
I bandi dei concorsi sono pubblicati da ciascun provveditore agli studi mediante affissione per un periodo di quindici giorni all'albo del Provveditorato.
Nel periodo di tempo indicato i bandi medesimi sono affissi negli uffici degli Ispettorati di circoscrizione e delle Direzioni didattiche e un congruo numero di essi è depositato, per la consultazione, da parte degli interessati, negli uffici delle Direzioni didattiche.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dei titoli valutabili non può essere inferiore a trenta giorni dall'ultimo giorno del periodo di pubblicazione dei bandi; domande e titoli devono essere presentati al provveditore agli studi competente.