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LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1187

Modifica all'art. 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-2-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il terzo comma dell'art. 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, ferme restando le altre disposizioni dello stesso articolo, è sostituito dai commi seguenti:
"Alle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, procedono i magistrati ispettori da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di cassazione o alla Corte di appello.
Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1959

GRONCHI SEGNI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA