stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 dicembre 1959, n. 1116

Equiparazione dell'Istituto "Vittorio Veneto per orfani di guerra" di Firenze e dell'ex "Istituto friulano orfani di guerra" di Rubignacco, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai fini del trattamento di quiescenza.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  19-1-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'Ente morale "Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra" di Firenze e l'ex "Istituto friulano orfani di guerra" di Rubignacco anche nella configurazione avuta sino all'aprile 1945, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai fini di accertare l'obbligo, anche con effetto retroattivo, o la facoltà della iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Le disposizioni contenute nel comma precedente riguardanti la retroattività dell'iscrizione alla Cassa si applicano soltanto nei confronti del personale dei predetti Istituti che alla data del 1 gennaio 1950 e successivamente erano in servizio presso gli Istituti stessi o presso enti locali o istituti da essi dipendenti.
Gli oneri derivati dalla presente legge a carico dello ex "Istituto friulano orfani di guerra di Rubignacco" sono assunti dall'Ente friulano di assistenza che ne ha rilevato la consistenza patrimoniale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1959

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA