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LEGGE 18 dicembre 1959, n. 1079

Abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 5-1-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dal  1  gennaio  1960  l'aliquota  massima dell'imposta comunale di
consumo  relativa  alla  voce  "vino"  di  cui  alla tariffa prevista
dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931,
n.  1175,  e  successive  modificazioni, e' stabilita nella misura di
lire 800 l'ettolitro, per tutti i Comuni.