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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1959, n. 1027

Modificazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-12-1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5, comma, terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692;
Visti gli articoli 1 e 2, ultimo comma, della legge 25 marzo 1958, n. 329;
Sentito il Comitato speciale del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1 maggio 1958, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, è maggiorato di un'aliquota pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini dell'applicazione del contributo medesimo.