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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959, n. 1007

Applicabilità nelle province di Vicenza e di Gorizia della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa antigrandine.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-1959

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Viste le deliberazioni 4 agosto 1958, n. 10802/433, del Consiglio provinciale di Vicenza e 25 ottobre 1958, n. 11642/58/74, del Consiglio provinciale di Gorizia, con le quali viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio delle dette Province;
Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nelle predette Province mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa, applicabile nel territorio delle province di Vicenza e di Gorizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1959

GRONCHI SEGNI - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959

Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 68. - VILLA