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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1959, n. 820

Determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati per gli anni 1955, 1956 e 1957, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-10-1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 5, comma primo e secondo, lettere a), b) e d) della legge 4 agosto 1955, n. 692; Sentiti i Consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dello Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1. L'onere derivante agli Istituti ed Enti, ai quali e' demandata, per effetto dell'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, la corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati, 6 determinato per gli aiuti 1955, 1956 e 1957, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della legge stessa, nelle seguenti misure. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----