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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1959, n. 770

Tariffe telefoniche interurbane.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  15-10-1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 49 delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico, approvate con decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numeri 1405, 1406, 1407, 1409 e 28 dicembre 1957, n. 1408;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


La tariffa per le comunicazioni che si svolgono fra reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita nella misura unica di L. 30 per ogni unità di tre minuti.