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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1959, n. 765

Modificazioni al regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236, e successive modificazioni.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-10-1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 novembre 1924, che approva il regolamento di disciplina per i Corpi militari della Marina, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236 che approva il regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



Al regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche.

I. - L'art. 6 è così sostituito:
"Rilascio, conservazione e ritiro dei libretti personali degli ufficiali".

"I libretti personali sono rilasciati secondo le norme di cui al successivo art. 57-bis.
I libretti personali degli ufficiali che cessano dal servizio devono essere ritirati dall'autorità che provvede al licenziamento dalle armi dell'ufficiale e rimessi, per la custodia nella pratica personale ordinaria, al Ministero.
I libretti personali degli ufficiali defunti e di quelli che, comunque, vengono cancellati dai ruoli degli ufficiali della Marina militare sono distrutti a cura del Ministero, al quale sono inviati dall'autorità che ne cura il ritiro, qualora non siano già in possesso del Ministero stesso.
I libretti personali degli aspiranti e degli allievi, non nominati ufficiali, sono ritirati dall'autorità da cui gli aspiranti e gli allievi dipendono direttamente e rimessi al Ministero che provvede alla loro distruzione".

II. - All'art. 35, primo comma, le parole "ed agli ultimi due commi dell'art. 6" sono sostituite con le seguenti: "e alla lettera f) dell'art. 57-bis".

III. - L'art. 57 è così sostituito:
"Libretto personale degli ufficiali".

"Ogni ufficiale, o aspirante, o allievo dell'Accademia navale è provvisto di un libretto personale conforme al modello allegato 12, numerato progressivamente, nel quale devono iscriversi le generalità, lo stato di famiglia, lo stato di servizio, le campagne di guerra, le ricompense al valore e le decorazioni, le azioni di merito, ]e destinazioni ed ogni altra, notizia di importanza amministrativa o biografica che sia oggetto di registrazione matricolare.
Le iscrizioni successive a quelle che devono essere riportate a cura del Ministero nel libretto personale all'atto del rilascio sono eseguite dall'autorità da cui direttamente dipende il titolare.
Ogni iscrizione deve essere convalidata con firma chiara e leggibile e timbro d'ufficio. Le autorità che effettuano le iscrizioni sono responsabili della loro esattezza.
Per gli ufficiali in attesa di destinazione, in aspettativa, sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado, o, comunque, in forza ai dipartimenti marittimi di ascrizione, le iscrizioni sono eseguite a cura dei dipartimenti stessi.
Se il titolare è destinato in località ove non esiste autorità superiore della Marina, od è comandante di nave isolata, è consentito che le iscrizioni siano da lui stesso eseguite e firmate.
Il libretto personale, munito di fotografia dell'intestatario secondo le norme di cui al successivo art. 57-bis, costituisce documento di riconoscimento personale nell'ambito dell'Amministrazione militare marittima.
Il libretto personale si divide in tre parti:
a) stato giuridico e di servizio, conforme al modello allegato 12, parte prima;
b) notizie biografiche e varie, conforme al modello allegato 12, parte seconda;
c) destinazioni, conforme al modello allegato 12, parte terza".

IV. - Dopo l'art. 57 è aggiunto il seguente:
"Art. 57-bis. - Rilascio dei libretti personali".
"I libretti personali sono rilasciati a cura del Ministero e muniti della fotografia del titolare secondo le seguenti norme:
a) il Comando dell'Accademia navale richiede al Ministero il libretto personale, per gli allievi dei corsi normali e di complemento, all'atto della loro assunzione in servizio, e per gli ufficiali in servizio permanente nominati tali in seguito a concorso e destinati a seguire il tirocinio teorico-pratico, all'atto della loro nomina ad ufficiale.
Alla ricezione del libretto, il Comando dell'Accademia vi appone la fotografia del titolare;
b) per gli ufficiali del C.E.M.M. e per quelli degli altri Corpi, non provenienti dall'Accacdemia navale e, comunque, non compresi nella precedente lettera a), il libretto personale è richiesto al Ministero dalla prima autorità da cui gli intestatari vanno a dipendere direttamente come ufficiali, all'atto della nomina o successivamente.
L'autorità che riceve il libretto vi appone la fotografia del titolare;
c) la fotografia apposta nel libretto personale degli allievi dei corsi normali dell'Accademia navale è sostituita, con altra di data recente, all'atto della nomina ad ufficiale, a cura dell'autorità da cui il titolare del libretto va a dipendere direttamente;
d) la fotografia apposta nel libretto personale degli ufficiali in servizio permanente è sostituita con altra di data recente, all'atto della promozione del titolare ai gradi di tenente di vascello, di capitano di corvetta, di capitano di vascello e gradi corrispondenti, a cura dell'autorità da cui il titolare del libretto dipende direttamente;
e) per gli ufficiali delle categorie in congedo, in caso di richiamo alle armi, il libretto personale è richiesto al Ministero dall'autorità da cui l'ufficiale va a dipendere direttamente all'atto del richiamo.
Il Ministero prima di dar, corso alle richieste, procede, se necessario, all'aggiornamento del libretto sulla base dei dati matricolari in suo possesso.
Alla ricezione del libretto l'autorità da cui il titolare dipende direttamente provvede a sostituirvi la fotografia preesistente con una di data recente qualora sia trascorso almeno un quinquennio dalla data apposta sulla prima, a termine di quanto disposto dalla successiva lettera h).
Qualora il quinquennio venga a maturare nel corso del richiamo, alla sostituzione della fotografia provvede l'autorità da cui il titolare dipende direttamente al momento del compimento del quinquennio.
Nell'ulteriore permanere dell'ufficiale in servizio, la sostituzione della fotografia deve intervenire al compimento di ogni successivo quinquennio.
Alla sostituzione della fotografia nel libretto personale dell'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è trattenuto alle armi e dell'ufficiale di complemento trattenuto in servizio allo scadere delle ferme inizialmente contratte, provvede, secondo le norme di cui ai commi precedenti, l'autorità da cui il titolare del libretto dipende direttamente;
f) per gli ufficiali per i quali venga disposta la reiscrizione nei ruoli del servizio permanente a seguito di reintegrazione nel grado, il libretto personale è richiesto al Ministero dalla autorità da cui l'ufficiale va a dipendere direttamente all'atto della riammissione in servizio.
Il Ministero, se il libretto non è stato ancora distrutto, prima di dar corso alla richiesta, provvede ad aggiornarlo sulla base dei dati matricolari in suo possesso. Se il libretto è stato distrutto, ne rilascia uno nuovo debitamente aggiornato.
L'autorità che riceve il libretto, qualora questo sia nuovo, vi appone la fotografia del titolare, se il libretto è quello rilasciato prima della perdita del grado provvede a sostituirvi la fotografia preesistente, secondo le modalità di cui alla successiva lettera h), con altra di data recente, qualora sia trascorso almeno un quinquennio dalla data apposta sulla fotografia già esistente.
Qualora il quinquennio venga a maturare nel corso della permanenza in servizio, alla sostituzione della fotografia provvede l'autorità da cui l'ufficiale dipende direttamente all'atto del compimento del quinquennio, semprechè, se trattasi di ufficiale del servizio permanente, a ciò non debba provvedersi prima, a termini di quanto stabilito alla precedente lettera d);
g) in caso di perdita del libretto personale, ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 62, la autorità da cui l'intestatario dipende direttamente ne richiede uno nuovo al Ministero che, prima di dar corso alla richiesta, provvede ad aggiornare il libretto in base ai dati matricolari in suo possesso.
L'autorità che riceve il libretto vi appone la fotografia degli intestatari;
h) la fotografia da apporre nel libretto personale deve essere munita, nella parte anteriore, di firma autografa dell'intestatario per esteso e leggibile, autenticata a tergo della fotografia stessa, dall'autorità in presenza della, quale la firma deve essere apposta.
La stessa autorità indica, nella parte anteriore della fotografia, la data nella quale tale apposizione è intervenuta.
La fotografia deve essere formato tessera (cm. 6 x cm. 9), a capo scoperto, in abito civile, a mezzo busto".

V. - All'art. 59, primo comma, le parole "Nella parte seconda" sono sostituite con le seguenti: "Nella, parte terza".

VI. - Dopo il secondo comma dell'art. 59 è aggiunto il seguente terzo comma: "Il periodo di servizio di navigazione aerea è registrato nell'unito prospetto".

VII. - All'art. 60, primo comma, le parole "Nella parte terza" sono sostituite con le seguenti: "Nella parte seconda".

VIII. - L'art. 62 è così sostituito:
"Doveri del titolare del libretto".

"Il libretto personale deve essere custodito dal titolare con la massima cura e deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità militari marittime.
Il titolare deve altresì interessarsi perché le autorità competenti operino nel libretto tutte le previste iscrizioni.
La perdita del libretto, quando non dipenda, da causa di forza maggiore e la sua negligente tenuta sono considerate infrazioni disciplinari".

IX. - Gli articoli 61 e 63 sono abrogati.

X. - Il modello 12 allegato al regolamento approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236, è sostituito da quello annesso al presente decreto.
Il modello 13 è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1959

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 29. - VILLA