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LEGGE 30 luglio 1959, n. 702

Modifica del secondo comma dell'art. 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington.

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Testo in vigore dal: 24-9-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n.
1127,   concernente   la   specificazione  delle  attribuzioni  della
Delegazione  presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, e' sostituito
dai seguenti:
  "Al  capo  della  Delegazione,  da  scegliersi fra il personale del
Ministero   degli  affari  esteri  in  servizio  presso  l'Ambasciata
d'Italia  Washington,  che  continua  a  svolgere  presso  di essa le
proprie  finzioni,  compete,  in  aggiunta  all'assegno  di  sede  in
godimento,  l'indennita'  mensile  lorda  pari  a  dollari 447 per il
periodo  dal 25 dicembre 1956 al 31 ottobre 1957 e pari a dollari 112
per il periodo successivo.
  Al  vice  capo della Delegazione, facente parte del personale dello
Stato  e  che  non  fruisca dell'assegno di sede, compete, oltre allo
stipendio  relativo  alla  qualifica  rivestita, l'indennita' mensile
lorda pari a dollari 1090".