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LEGGE 24 luglio 1959, n. 692

Premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e rafferme dei volontari specializzati dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 22-9-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  misure  del  premio di congedamento previsto dallo art. 1 della
legge  22 agosto 1951, n. 1064, sono fissate, per gli specializzati o
specialisti  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica, come
segue:
    lire 10.000 al compimento del dodicesimo mese di servizio;
    lire  25.000  al compimento del ventiquattresimo mese di servizio
lire 50.000 al compimento del trentesimo mese di servizio;
    lire 75.000 al compimento del terzo anno di servizio;
    lire  100.000  al  compimento  del  quarto  anno di servizio lire
135.000 al compimento del quinto anno di servizio;
    lire 160.000 al compimento del sesto anno di servizio;
    lire 180.000 al compimento del settimo anno di servizio;
    lire 200.000 dopo otto anni e oltre di servizio.
  La frazione di anno superiore ai sei mesi si considera anno intero.
  Nei  casi in cui risulti piu' favorevole, la misura di detto premio
continua  ad  essere  determinata in base alle norme di cui al citato
articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 1064.