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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1959, n. 641

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1319, concernente il regolamento sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-9-1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Visto il proprio decreto 16 agosto 1952, n. 1319, con cui è stato approvato il regolamento concernente le norme per lo svolgimento del corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore della Guardia di finanza e degli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali del Corpo;
Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 8 del citato decreto n. 1319, in relazione all'aumento degli organici nel grado di generale di divisione di cui alla ripetuta legge n. 189;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



Gli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1319, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4. - La Commissione esaminatrice di cui all'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:
a) dal comandante in seconda del Corpo, presidente;
b) da un generale di divisione, da un generale di brigata e da due colonnelli del Corpo, membri;
c) da un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto.
Il presidente e i membri della Commissione seguono con assiduità lo svolgimento dei corsi valutativi per rendersi personalmente conto delle qualità culturali e delle attitudini dimostrate dai singoli candidati.
Art. 8. - Il giudizio sulle prove scritte ed orali è demandato ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta:
a) dal comandante generale della guardia di finanza, presidente;
b) dal comandante in seconda, da un generale di divisione, da un generale di brigata e da due colonnelli del Corpo, membri;
c) da, un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto.
Il Ministro per le finanze ha facoltà di sostituire uno o più componenti della Commissione soltanto nel caso di giustificato impedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 47. - VILLA