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LEGGE 24 luglio 1959, n. 612

Partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana impiegata in miniere di carbone all'estero.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-8-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per fronteggiare le particolari esigenze della partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana, impiegata in miniere di carbone all'estero, e fino a quando la materia non abbia formato oggetto di definitiva regolamentazione in sede di revisione delle vigenti leggi di emigrazione, l'Amministrazione degli affari esteri, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzata ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza con contratto di diritto privato a tempo determinato con le modalità previste dalla stessa legge; ad esclusione di quelle del comma secondo del citato articolo 15, fino al numero complessivo di 10 unità.
Le retribuzioni di detto personale saranno equiparate a quelle di tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgano analoghe funzioni nel Paese ove viene esercitata la sorveglianza.