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LEGGE 25 luglio 1959, n. 609

Modificazione dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, contenente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-8-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, è modificato con l'aggiunta del seguente comma dopo il primo:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle spese di gestione e lavorazione dei prodotti effettuate dagli enti di cui al comma stesso, siano dette spese corrisposte direttamente dai soci, siano agli stessi addebitate dagli enti a qualsiasi titolo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1959

GRONCHI SEGNI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA