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LEGGE 19 luglio 1959, n. 606

Scambi occasionali e stagionali con l'estero di energia elettrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-8-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i Paesi membri dell'O. E. C. E. che aderiscono alle decisioni adottate in materia dalla predetta Organizzazione non sono soggette alle norme di cui al titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.
I quantitativi di energia elettrica scambiati ai sensi del comma precedente sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero del commercio con l'estero dalle aziende che ne effettuano le importazioni o le esportazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1959

GRONCHI SEGNI - TOGNI - PELLA - TAVIANI - ZACCAGNINI - DEL BO - SPATARO - ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA