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LEGGE 30 luglio 1959, n. 560

Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e l'acquavite di vino.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-8-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


Il termine del 31 agosto 1959, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 1 luglio 1959, n. 458, è prorogato al 15 ottobre 1959, mentre il termine del 31 luglio 1959, di cui all'art. 3 della stessa legge, è prorogato al 15 settembre 1959.
È data facoltà al Ministro per l'agricoltura di ridurre il prezzo minimo di acquisto del vino destinato alla distillazione, di cui all'art. 3 della legge richiamata nel comma precedente, fino a lire 370.