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LEGGE 7 luglio 1959, n. 490

Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-8-1959 al: 1-7-1961
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per l'industria e il commercio, con decreto da emanare di concerto, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, possono determinare, all'inizio di ogni campagna agraria, il programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le modalità di attuazione di detto programma, al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero.
Il controllo degli investimenti a bietole, anche riguardo agli impegni di coltivazione, è demandato ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e composta di un esperto che la presiede, di cinque membri in rappresentanza dei bieticoltori e di cinque membri in rappresentanza degli industriali saccariferi, rispettivamente designati dalle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative o, in mancanza di tale designazione, indicati dai Ministri competenti.