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LEGGE 4 luglio 1959, n. 489

Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-8-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è sostituito dal seguente:
"Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo d'un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.
Il sindaco, e l'assessore da lui delegato per materia, può autorizzare, per comprovata assoluta necessità, su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 2, il titolare della licenza a farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un familiare ovvero, in mancanza o nella provata impossibilità, e per un periodo non superiore a sei mesi, da altra persona designata dal titolare medesimo.
Il rappresentante assume verso la pubblica amministrazione gli stessi obblighi del titolare della licenza e ne risponde solidalmente con esso.
Ai fini del presente articolo s'intendono per familiari i discendenti, i collaterali fino al quarto grado, il coniuge e gli ascendenti.
La licenza non è trasmissibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccota ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osseivarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1959

GRONCHI SEGNI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA