stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 giugno 1959, n. 451

Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  22-7-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le somme occorrenti a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa sono accreditate alle contabilità speciali delle Prefetture sul fondo che a tal fine viene stanziato annualmente sull'apposito capitolo della categoria "Movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Le somme accreditate a norma del precedente comma vengono versate in Tesoreria con imputazione fondo che a tal fine viene stanziato annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ed iscritto nella categoria "Movimento di capitali", quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.