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LEGGE 3 giugno 1959, n. 403

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 10-7-1959
al: 28-6-1967
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  compenso,  di cui all'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 27,
per le suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della
Marina  e  agli  ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e
col   Sovrano  Militare  Ordine  di  Malta  e'  elevato  a  lire  400
giornaliere a decorrere dal 1 gennaio 1959.