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LEGGE 28 maggio 1959, n. 401

Concessioni di competenza dei prefetti per i depositi di olii minerali.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  10-7-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di olii minerali e loro derivati, indicati nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, il prefetto della Provincia provvede, quando trattasi di depositi per usi privati, agricoli o industriali, sentito il parere del Comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, per quanto di rispettiva competenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1959

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Visto, il Guardasigilli: GONELLA