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LEGGE 27 maggio 1959, n. 357

Aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte dei redditi imponibili di categoria B che eccede lire 4.000.000.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1959
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'aliquota,   dell'imposta  di  ricchezza  mobile  sui  redditi  di
categoria A e' elevata dal 22 al 23 per cento.
  L'aliquota   dell'imposta   di  ricchezza  mobile  sui  redditi  di
categoria  B  e' elevata dal 18 per cento al 20 per cento sulla parte
di  reddito  imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale
lire 4.000.000.