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LEGGE 22 maggio 1959, n. 343

Esenzione dal limite di età per il concorso all'ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  25-6-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Limitatamente al primo concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto successivamente alla entrata in vigore della presente legge, nessun limite di età è richiesto per l'ammissione al concorso medesimo nei riguardi degli appuntati e delle guardie di detto Corpo che non poterono partecipare ad alcuno dei precedenti concorsi per lo stesso grado per aver superato l'età richiesta.
La disposizione della presente legge è applicabile anche alle guardie e guardie scelte appartenenti al Corpo degli agenti di custodia che si trovino in analoghe condizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1959

GRONCHI SEGNI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA