stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 aprile 1959, n. 286

Trasferimento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato del personale delle ferrovie Santhia-Biella; Monzamolteno-Oggiono; Siena-Buonconvento-Monteantico; Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  6-6-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo delle ferrovie Santhia-Biella, Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Monteantico e Poggibonsi-Colle Vai d'Elsa, già esercitate dall'industria privata e successivamente trasferite allo Stato, è ammesso a far parte del personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato.
Sono esclusi dal passaggio i dipendenti già destituiti, revocati o comunque licenziati dalle Ferrovie dello Stato per motivi disciplinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio presso le ferrovie di cui al precedente comma, nonché gli agenti che, alla data stessa, abbiano estinto il rapporto di impiego con le predette società ex concessionarie.