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LEGGE 9 maggio 1959, n. 266

Sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati.

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vigente al 03/07/2026
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Testo in vigore dal:  2-6-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 febbraio 1959 l'applicazione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati, stabilite con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, numero 1166, è sospesa per tre anni.
Per lo stesso periodo di tempo rimangono sospese le norme del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, che disciplinano la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati.