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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1959, n. 88

Determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 5, numeri 1) e 2), della legge 21 marzo 1958, n. 335, per il finanziamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-4-1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5, comma primo, numeri 1) e 2), e secondo, della legge 21 marzo 1958, n. 335;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


I contributi di cui all'art. 5, comma primo, numeri 1) e 2), della legge 21 marzo 1958, n. 335, dovuti alla Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Casse marittime, sono determinati, per l'anno 1958, nella misura dello 0,20 per cento dei contributi incassati dal predetto Istituto, per le gestioni industriale ed agricola, e dalle succitate Casse marittime per la gestione assicurazione infortuni sul lavoro.