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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 1177

Revoca delle dichiarazioni di zona di endemia malarica relative ai comuni di Campiglia Marittima, Piombino, Portoferraio, San Vincenzo e Suvereto della provincia di Livorno.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-1-1959

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dello stesso Alto Commissariato;
Visto il regio decreto 22 febbraio 1903, n. 188, con il quale furono determinate, fra l'altro, le zone malariche del comune di Porto Ferraio (ora Portoferraio), della provincia di Livorno;
Visto il regio decreto 14 giugno 1903, n. 303, con il quale furono determinate, fra l'altro, le zone malariche dei comuni di Campiglia Marittima, dal quale si è successivamente staccata e costituita in Comune autonomo la frazione San Vincenzo; di Piombino e di Suvereto, già tutti della provincia di Pisa ed ora di quella di Livorno;
Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Livorno, su parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità per la revoca totale delle dichiarazioni di zone malariche per i comuni di: Campiglia Marittima, Piombino, Portoferraio, San Vincenzo e Suvereto;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti del 22 febbraio 1903, n. 188 e 14 giugno 1903, n. 303, sono revocate.
2. Per effetto del presente decreto, la provincia di Livorno, nella sua attuale circoscrizione territoriale, non ha più Comuni con zone dichiarate di endemia malarica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1958

GRONCHI FANFANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1959

Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 8. - RELLEVA