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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1058

Modificazione al regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  26-12-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



La, lettera f) del quarto comma dell'art. 1 del regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326, è sostituita dalla seguente:
"f) avere il diploma di geometra o di perito agrimensore".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI FANFANI - SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1958

Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 57. - RELLEVA