stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1958, n. 1016

Autorizzazione all'Arma dei carabinieri ad innalzare, sui propri natanti a motore, nei servizi di polizia marittima, lacuale e fluviale e di rappresentanza, la bandiera navale della Marina militare.

nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-12-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1305, concernente la istituzione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Articolo unico



I natanti a motore in dotazione all'Arma dei carabinieri, con comandante ed equipaggio appartenenti all'Arma stessa, innalzano, nei servizi di polizia marittima, lacuale e fluviale e di rappresentanza, la bandiera navale della Marina militare, di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1305.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1958

GRONCHI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1958

Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 15. - RELLEVA