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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1010

Modifiche al regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, istitutivo della medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-12-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, che istituisce per gli ufficiali della Guardia di finanza la medaglia al merito di lungo comando;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Articolo unico



I periodi minimi di comando di reparto previsti dall'art. 3 del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, per il conferimento agli ufficiali della Guardia di finanza della "Medaglia militare al merito di lungo comando" sono così modificati:

Medaglia d'oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 anni Medaglia d'argento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 anni Medaglia di bronzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 anni

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1958

GRONCHI FANFANI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958

Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 9. - RELLEVA