stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 836

Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", con sede in Genova.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-9-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", con sede in Genova, e ne è stato approvato lo statuto;
Viste le deliberazioni 22 ottobre 1957 e 16 aprile 1958 del Consiglio di amministrazione dell'Ente, contenenti modifiche al predetto statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Articolo unico



Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", approvato con decreto Presidenziale 24 febbraio 1956, n. 310, è modificato come segue:

Art. 3, quarto comma. - Sarà, inoltre, considerato benemerito dell'Ente ogni altro ente pubblico o privato, società o persona, che versi "una tantum" una somma da stabilirsi all'atto della ammissione.
L'organizzazione delle manifestazioni patrocinate dall'Ente dovrà essere, in ogni caso, affidata esclusivamente ad enti o persone offrenti tutte le necessarie garanzie di carattere tecnico, finanziario e morale.
Art. 4. - Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dal capitale che verrà inizialmente conferito da ciascuno degli enti fondatori nel complessivo ammontare di L. 50.000.000, così ripartito:
7/22 = L. 16.000.000 dal comune di Genova;
5/22 = L. 11.000.000 dalla provincia di Genova;
4/22 = L. 9.000.000 dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova;
3/22 = L. 7.000.000 dal Consorzio autonomo del porto di Genova; 3/22 = L. 7.000.000 dall'Ente provinciale per il turismo di Genova;
b) dalla quota di attività netta di ciascun esercizio da riservarsi ad incremento del patrimonio, ai sensi dell'art. 1 del presente statuto.
L'Ente sarà dotato di un quartiere fieristico stabile, funzionalmente idoneo rispetto ai progressi che esso intende realizzare. Sono assicurati, a cura dei fondatori e degli aderenti, i mezzi finanziari iniziali per l'esercizio della sua attività, indipendentemente da ogni eventuale contributo finanziario da parte dello Stato.
Art. 5. - Alla gestione dell'Ente si provvede:
a) con la rendita netta del patrimonio;
b) con il ricavo del fitto degli stands, spazi ed aree, della pubblicità e di ogni altra concessione;
c) con i proventi dei biglietti d'ingresso degli abbonamenti e di ogni altra iniziativa fieristica;
d) con i contributi che verranno successivamente conferiti dagli enti fondatori, dai sostenitori, dai benemeriti o da altri enti o persone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1958

GRONCHI BO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1958

Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 185. - DI PRETORO