stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1958, n. 826

Inclusione dell'abitato di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  5-9-1958

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 703, emesso nell'adunanza del 5 maggio 1958;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1958

GRONCHI TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1958

Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 171. - DI PRETORO