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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958, n. 803

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ad acquistare un fondo rustico ed un terreno agricolo attiguo a detto fondo per la istituzione di vivai pioppicoli.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-8-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e della industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Viste le deliberazioni n. 840 del 28 ottobre 1957, e n. 12 del 7 gennaio 1958, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, ha stabilito di acquistare un fondo rustico ed un terreno agricolo attiguo a detto fondo per la istituzione di vivai pioppicoli;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Articolo unico



La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è autorizzata ad acquistare dal signor Quaggio Vittorio un fondo rustico di Ha. 7,3880 con annessa casa colonica, sito in località Borbiago del comune di Mira (provincia di Venezia) e dal signor Frasson Luigi un lotto di terreno agricolo di ettari 0,5540 confinante con il suddetto fondo, alle condizioni previste rispettivamente nelle deliberazioni n. 840 del 28 ottobre 1957 e n. 12 del 7 gennaio 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1958

GRONCHI BO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958

Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 164. - DI PRETORO