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DECRETO-LEGGE 23 luglio 1958, n. 721

Estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69 e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 06 agosto 1958, n. 789 (in G.U. 11/08/1958, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1958)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  25-7-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino ed alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee e straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni alla imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;
Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e le acqueviti di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307;
Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente, fra l'altro, agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sopperire alla minore produzione di spirito di seconda categoria verificatasi nel decorso esercizio finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1


È concessa, su richiesta degli interessati, la estrazione anticipata, in tutto od in parte, della quantità di spirito, eccedente il primo quarto, ottenuta dalla distillazione dei vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, che risulti depositata in magazzini fiduciari coi benefici fiscali di cui ai decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307, e 27 ottobre 1957, n. 1031.