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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1958, n. 651

Istituzione della pretura nel comune di Cantù.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  23-7-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, con la quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari;
Vista la deliberazione in data 14 maggio 1958, con la quale la Commissione consultiva istituita con l'art. 5 della predetta legge ha espresso parere favorevole alla istituzione della pretura nel comune di Cantù;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Nel comune di Cantù è istituita la pretura, con giurisdizione sui comuni di Alzate Brianza, Arosio, Bregnano, Brenna, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo e Mariano Comense.