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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 608

Inclusione dell'abitato di San Giorgio di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  8-7-1958

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 430, emesso nell'adunanza del 18 marzo 1958;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Giorgio di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1958

GRONCHI TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1953

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 223. - RELLEVA