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DECRETO-LEGGE 11 giugno 1958, n. 573

Proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 15 luglio 1958, n. 747 (in G.U. 31/07/1958, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1958)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-6-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare oltre il 30 giugno 1958 l'efficacia delle vigenti disposizioni relative al nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film, fino alla emanazione di nuove norme per la disciplina della materia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film, scadenti il 30 giugno 1958, continuano ad applicarsi fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1958.