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LEGGE 3 aprile 1958, n. 470

Modifica all'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-5-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il numero delle scuole magistrali per la formazione delle insegnanti delle scuole materne, istituite con l'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, è elevato ad otto, a decorrere dall'anno scolastico 1958-59.