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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 373

Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  7-5-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria è stabilito nella misura dello 0,70 per cento della retribuzione corrisposta agli operai e determinata nei modi e nei limiti vigenti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 41. - RELLEVA