stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 aprile 1958, n. 363

Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  6-5-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 1952, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, è prorogata per altri cinque anni, a partire dal 5 dicembre 1957.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI ZOLI - MEDICI - TAVIANI - MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA