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LEGGE 26 marzo 1958, n. 361

Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti, e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1973)
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Testo in vigore dal:  6-5-1958 al: 12-1-1974
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero percepiscono le seguenti competenze:
a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
b) l'assegno di sede;
c) le indennità per accreditamenti multipli;
d) l'indennità supplementare mensile di aeronavigazione, limitatamente ai soli addetti che abbiano diritto all'indennità di aeronavigazione;
e) le indennità eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.