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LEGGE 23 marzo 1958, n. 357

Provvidenze per studi, ricerche, e sperimentazioni sull'energia nucleare per usi pacifici.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  6-5-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'espletamento dei compiti affidati dalla legge 5 febbraio 1957, n. 19, al Comitato nazionale per le ricerche nucleari (C.N.R.N.), da, effettuarsi in base al programma approvato dal Ministro per l'industria, e commercio sentito il parere del Ministro per la pubblica istruzione, è autorizzato un contributo di lire 15.740 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per il Comitato nazionale per le ricerche nucleari in ragione di lire 3240 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 12.500 milioni per l'esercizio 1958-59.
All'onere relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si farà fronte a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1958-59 a carico del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.