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LEGGE 28 marzo 1958, n. 318

Revisione dell'organico degli operai permanenti delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti e disposizioni sulla nomina in ruolo del personale operaio temporaneo dei predetti Istituti.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  30-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La tabella degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, istituita col decreto - legge 7 maggio 1948, n. 1305, e sostituita con quella allegata alla presente legge.