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LEGGE 18 marzo 1958, n. 310

Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  30-4-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



A favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dall'inondazione del novembre 1957, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime, per le spese occorrenti:
a) alla ricostruzione, riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo, di provviste di acqua, e delle opere relative, nonché alla costruzione e riparazione dei muri di argine a difesa dei fondi rustici;
b) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compresi lo scavo, il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati, nonché alle lavorazioni straordinarie dei terreni;
c) agli impianti arborei ed arbustivi, alle riparazioni ed all'acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonché agli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti delle aziende;
d) all'acquisto di sementi;
e) alla ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte.
Il contributo per le spese di cui alle lettere a), b) e c) sarà corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino al 40 per cento per le grandi aziende.
Il contributo per le spese di cui alla lettera d), pari al 40 per cento delle spese stesse, è concesso esclusivamente alle piccole aziende.
Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia, od altro materiale sterile, sarà corrisposta una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'inondazione.
La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura, od in interventi di miglioramento fondiario agrario.